Cooperative a modello srl: l’obbligatorietà dell’organo di controllo

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14) ed il Decreto Sblocca cantieri novellano i casi in cui nelle srl (e quindi nelle cooperative a modello srl) è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, che può essere monocratico o collegiale oppure consistere in un revisore legale dei conti. 

Come cambiano i parametri dell’obbligatorietà

La nomina dell’organo di controllo nelle srl è obbligatoria, ai sensi del comma 3° dell’art. 2477 c.c. attualmente in vigore:

  • Quando la srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • Se la srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • Se per due esercizi consecutivi è superato almeno uno tra i seguenti limiti:
    1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità

Per le società cooperative, alle ipotesi appena enunciate, si aggiunge quella contemplata dall’articolo 2543 c.c. Conseguentemente, le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l’organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi. 

Si consiglia la lettura del nuovo dettato dell’articolo 2477 c.c.

Quando scatta l’obbligo

Il nuovo obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore scatterà con il superamento anche di uno solo dei limiti per due esercizi consecutivi.

Quando cessa l’obbligo

L’obbligo di nomina cesserà quando per tre esercizi consecutivi la società non abbia superato alcuno dei predetti limiti.

Modifica degli statuti entro il 16 dicembre 2019

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della norma (il 16 marzo 2019, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale), verificata la sussistenza dei requisiti, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo o lo statuto alle nuove disposizioni entro nove mesi dalla predetta data (entro il 16 dicembre 2019). Entro il 16 dicembre 2019, in sostanza, le cooperative dovranno nominare l’organo di controllo o il revisore qualora si verifichi il superamento dei limiti predetti e modificare lo statuto, con atto pubblico, qualora le clausole statutarie relative all’organo di controllo non siano conformi alle nuove disposizioni.