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Il codice della crisi d’impresa e le norme sull’organo di controllo nelle cooperative

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14) introduce una serie di rilevanti modifiche che investono la struttura e il funzionamento delle imprese, e quindi per le società cooperative, profilando nuovi doveri e nuove responsabilità per gli imprenditori, gli amministratori e gli organi di controllo. La riforma nel suo complesso entra in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione, quindi il 15 agosto 2020.

Alcune disposizioni però sono entrate in vigore già il 16 marzo 2019 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale), vale a dire:

  • Le norme in tema di organi di controllo;
  • Le norme in tema di responsabilità degli amministratori e i nuovi assetti organizzativi dell’impresa;
  • Le modifiche in tema di garanzie per l’acquisto di immobili da costruire.

Rispetto alle disposizioni in vigore, ci soffermiamo in questo articolo sulla modifica in materia di organi di controllo.

L’articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14 modifica, fra le altre disposizioni, l’art. 2477, c.c., restringendo i margini entro i quali per una società a responsabilità limitata è necessario nominare l’organo di controllo.

In particolare, con la modifica dell’articolo 2477 del codice civile, si dispone l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata nei seguenti casi:

  1. se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. in caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
  • due milioni di attivo patrimoniale;
  • due milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • dieci dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Per le società cooperative, alle ipotesi appena enunciate, si aggiunge quella contemplata dall’articolo 2543 c.c. Conseguentemente, le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l’organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi.

L’intervento del tribunale

Qualora la società sia tenuta, ma non provvede a nominare l’organo di controllo entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio in cui viene rilevato il superamento dei limiti sopra predetti, provvede il tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Quando scatta l’obbligo

Il nuovo obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore scatterà con il superamento anche di uno solo dei limiti per due esercizi consecutivi.

Quando cessa l’obbligo

L’obbligo di nomina cesserà quando per tre esercizi consecutivi la società non abbia superato alcuno dei predetti limiti.

Modifica degli statuti entro il 16 dicembre 2019

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della norma, verificata la sussistenza dei requisiti, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo o lo statuto alle nuove disposizioni entro nove mesi dalla predetta data (entro il 16 dicembre 2019). Entro il 16 dicembre 2019, in sostanza, le cooperative dovranno nominare l’organo di controllo o il revisore qualora si verifichi il superamento dei limiti predetti e modificare lo statuto, con atto pubblico, qualora le clausole statutarie relative all’organo di controllo non siano conformi alle nuove disposizioni.