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Il nuovo codice della crisi d’impresa e la responsabilità degli amministratori

Ci stiamo soffermando (qui per leggere l’articolo in materia di organo di controllo) sulle modifiche che il decreto legislativo n 14 del 2019 apporta all’assetto delle società, impattando sulle disposizioni del codice civile. In questo articolo ci soffermiamo su cosa accade in materia di responsabilità degli amministratori.

Rilevanti modifiche sono apportate all’articolo 2086, c.c. che cambia la rubricazione da “Direzione e gerarchia nell’impresa” a “Gestione dell’impresa”. Inoltre viene aggiunto un secondo comma che stabilisce: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Il decreto legislativo n 14 del 2019 con l’art. 376 modifica anche il 2° comma dell’articolo 2119 c.c, riguardante il recesso per giusta causa del rapporto di lavoro, stabilendo che: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza”.

L’articolo 377 del d.lgs. n. 14/2019 titolato “Assetti organizzativi societari” estende ai vari tipi societari gli obblighi previsti dal nuovo articolo 2086, comma 2°. Vengono, pertanto, modificati: l’articolo 2257 c.c., in materia di amministrazione disgiuntiva nella società semplice; l’articolo 2380-bis c.c. sull’ amministrazione della società nella S.p.A.; l’articolo 2409-novies c.c., riguardante il consiglio di gestione, sempre nella S.p.A.; l’articolo 2475 c.c. sull’amministrazione nelle s.r.l.

Quanto alla responsabilità degli amministratori, l’articolo 378 del decreto in esame novella la disciplina sulla responsabilità degli amministratori nelle s.r.l.

Con una modifica, infatti, all’articolo 2476 c.c., viene introdotto un 6° comma, in base al quale: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

Un’altra modifica riguarda l’articolo 2486 c.c., con l’inserimento di un 3° comma, riguardante la determinazione del danno risarcibile dagli amministratori in taluni casi. Viene, infatti, stabilito che: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.