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CCNL e cooperative: il Tar chiarisce il criterio della maggiore rappresentatività

libroGiorni difficili per il dumping contrattuale. Il Tar Lazio con la sentenza  n. 8865/2014 fa luce sulla questione della rappresentatività dei CCNL di settore. La sentenza del Tar Lazio, difatti, respinge il ricorso fatto da UNCI contro il ministero del Lavoro per ottenere l’annullamento della circolare prot. 37 del 1 giugno 2012 che declinava in modo chiaro i criteri di individuazione del CCNL comparativamente più rappresentativi nelle categorie cooperative. Il ricorso coinvolse anche Confcooperative come controinteressato, insieme alla altre 2 Centrali e ai 3 sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali.

COSA PRECISAVA IL MINISTERO

La nota del ministero dava indicazioni risolutive ai suoi ispettori su quali dovevano essere i contratti collettivi da prendere a riferimento per le loro ispezioni. Le precisazioni fornite identificavano i contratti sottoscritti ed applicati da Confcooperative quali contratti collettivi leader rispetto al panorama contrattuale, nonché i soli da prendere in considerazione per pagare i contributi all’Inps per i soci lavoratori. L’Unci ha impugnato questo atto, sostenendo che questa posizione era lesiva della libertà sindacale. La sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio respinge questo assunto.

COSA PRECISA LA SENTENZA

In assenza di una legge sulla rappresentanza, il criterio guida per dirimere questo tipo di controversie è quello della maggiore rappresentatività comparata, che si verifica sulla base di alcuni parametri (numero complessivo delle imprese associate, dei lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi stipulati). Da questo consegue che per individuare la base imponibile contributiva di cui all’articolo 1 della legge 389/1989, deve utilizzato quello sottoscritto dalle organizzazioni “comparativamente più rappresentative della categoria”. Tutto ciò, dicono i giudici, va correttamente inserito nel quadro generale delle misure per la lotta all’evasione contributiva e di contrasto alla cooperazione spuria, dove la competenza degli ispettori del lavoro è specifica e pertinente.