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Accesso al credito per le giovani coppie: cambia il Fondo per prima casa

giovani-coppieCambia il Regolamento del Fondo per l’accesso al credito di giovani coppie e altre categorie deboli per l’acquisto della prima casa. Con il decreto n 209 del 06 settembre 2013 il ministero per le Pari opportunità, d’intesa con il ministero dell’Economia e delle Finanza e quello delle Infrastrutture, ha disposto che al Fondo possono accedere anche i lavoratori atipici di età inferiore ai 35 anni. Inoltre la dotazione è stata incrementata di 30 milioni di euro sia per il 2014 che per il 2015.

Le modifiche più significative apportate alla precedente normativa (Decreto n. 256 del 17 dicembre 2010) sono:

In riferimento al tasso di interesse:

Si stabilisce che se i mutui ammissibili alla garanzia del Fondo restano quelli sotto i 200mila euro, dovrà essere cambiato il riferimento al tasso di interesse al quale saranno sottoscritti. Finora si faceva riferimento, infatti, “a un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni e ad Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a IRS + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a IRS + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso”. Con l’entrata in vigore delle modifiche, dal prossimo 21 settembre, invece, si terrà conto di un livello di interessi “non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Requisiti soggettivi.

Tra i requisiti per accedere alla garanzia del Fondo resta l’età dei richiedenti che non devono aver superato i 35 anni. Il reddito massimo complessivo rilevato dall’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è elevato da 35mila a 40mila euro.

Priorità delle domande.

Nel caso di domande pervenute al Gestore nella stessa giornata e di parziale indisponibilità della dotazione del Fondo, viene data priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Superficie utile dell’alloggio in metri quadri.

L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non dovrà avere una superficie superiore a 95 metri quadrati (anziché 90). Infine, nell’accogliere le istanze di ammissione al Fondo si favoriranno i casi nei quali l’immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa.