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Valore cultura: spazio alle cooperative e alle associazioni per la riqualificazione del settore

programma-social-change-week-end-Cultura e Campania.  Di questi tempi sembra una contraddizione, ma qualcosa si muove. L’incuria degli Scavi di Pompei e della Reggia di Caserta e la crisi economica delle Fondazioni lirico-sinfoniche hanno spinto il Governo  a convertire in legge (legge 7 ottobre 2013 n 112) il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, cosiddetto valore cultura (G.U. 8 ottobre 2013, n. 236).

Offriamo quindi ai cooperatori una lettura generale del provvedimento:

Locazione di beni immobili di proprietà dello Stato ed Enti Locali

L’articolo 6 è dedicato alla realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica e danza contemporanea. In questo scenario, il Mibact (ministero dei Beni culturali e del Turimo) è chiamato entro il 30 giugno di ogni anno ad individuare i beni immobili di proprietà dello Stato (inclusi i beni confiscati alla mafia) che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. I beni sono concessi per un periodo non inferiore ai 10 anni, ad un canone mensile simbolico non superiore ai 150 €, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, tramite bando pubblico.

I soggetti beneficiari devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. Le entrate derivanti dalla locazione alimenteranno un Fondo destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria in proporzione alle spese sostenute. Regioni, Provincie e Comuni possono utilizzare le stesse modalità per dare in locazione immobili di loro proprietà, su richiesta di cooperative ed associazioni di artisti.

Interventi in materia di spettacolo dal vivo

L’art. 9, comma 1, revisiona il sistema della contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo. In particolare: il ministro entro novanta giorni dall’approvazione della legge di conversione, ridetermina i criteri per l’erogazione e le modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. Inoltre, gli enti ed organismi dello spettacolo, finanziati dal Fondo unico dello spettacolo, sono tenuti, secondo l’art. 9, comma 2, a pubblicare ed aggiornare informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione e consulenza (estremi atto conferimento incarico; curriculum vitae; compensi). Vengono infine soppressi, con l’articolo 9, comma 4, i fondi per l’adeguamento strutturale e il rinnovo arredi di sale teatrali e musicali, di fatto non più utilizzati.

Misure in favore della lettura

L’art. 4, comma 1, amplia le ipotesi in cui l’esecuzione di un’opera non è considerata pubblica. La conseguenza è la possibilità di non pagare i diritti d’autore. Non sono pubbliche le esecuzioni – col solo scopo di valorizzare l’opera –  nei musei, negli archivi e nelle biblioteche. Il comma 4-ter del medesimo articolo abroga la lettera b) del comma 4 dell’art. 2 della legge 128/2011 che prevedeva la possibilità di vendere i libri con un prezzo scontato fino ad un massimo del 20% in favore di Onlus, centri di formazione, centri di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università.

Misure per favorire le donazioni al settore dei beni ed attività culturali

L’articolo 12 intende agevolare la diffusione delle donazioni di modico valore (entro i diecimila euro) ai beni e alle attività culturali. Il ministro deve emanare entro novanta giorni un decreto per definire le modalità di acquisizione delle donazioni, ispirandosi a criteri di semplificazione ed esclusione di oneri per il privato che effettua la donazione; garanzia di destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donatore; piena pubblicità delle donazioni e del loro impiego; garanzia della tracciabilità delle donazioni effettuate.

Tax credit per il cinema

L’articolo 8, a partire dal 1 gennaio 2014, rende permanente – e lo estende anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive –  il tax credit, pacchetto di norme fiscali introdotto dall’art. 1, comma 325 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il limite di spesa complessivo per tale beneficio è di 110 milioni di euro per anno. Si precisa che tale beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, che sarà richiesta dal Mibact.

Tra gli altri interventi rilevanti per il settore, segnaliamo che:

  • Il programma straordinario di inventariazione e digitalizzazione (art.2 comma 2). Questo programma prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento dovrà essere emanato un bando per la selezione di 500 giovani (under 35). Una volta formati, lavoreranno alla catalogazione presso gli istituti ed i luoghi della cultura statali.
  • L’art 4, comma 4 quater, destina 1,3 milioni di euro ai contributi diretti per le istituzioni culturali comprese nella tabella ad hoc redatta al ministero ai sensi dell’art. 1 legge 534/1996.
  • Vengono introdotte una serie di misure in ambito di tutela e promozione del patrimonio dell’Unesco, con il riconoscimento di attività commerciali tradizionali quali espressione dell’identità culturale collettiva, ai sensi delle convenzioni internazionali (art. 2 bis).
  • L’art 3 bis stanzia 400 mila euro per l’organizzazione nel 2014 a Firenze del Forum Unesco sulla cultura e le industrie culturali.
  • L’articolo 4 ter riconosce il valore storico e culturale del Carnevale, delle attività e delle manifestazioni ad esso collegate.
  • L’articolo 4 comma 1 non considera pubblica la recitazione – a patto che non abbia scopo di lucro – delle opere letterarie all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici
  • L’articolo 7 introduce un credito di imposta per le imprese musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo esistenti almeno dal 1 gennaio 2012. Il credito è del 30% per le spese sostenute per attività di sviluppo, di produzione, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o  videografiche  musicali (se opere prime o seconde), nei limiti di 200mila euro in un triennio. Le risorse disponibili per gli anni 2014-16 ammontano a 4,5 milioni di euro annui.
  • Secondo l’art 10 non si applicano ad enti ed organismi – anche di diritto privato che operano nel settore dei beni e delle attività culturali e del turismo – gli effetti previsti dalle norme sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi (art. 6 commi 8 e 12, del decreto legge 78/2010).
  • Si riduce inoltre il taglio previsto dalla riduzione dei costi intermedi della pubblica amministrazione dell’art. 8 comma 3 del decreto legge 95/2012, che passa dal 10% all’8%.