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Inserimento lavorativo di persone disabili: nuova disciplina

Dal 1 gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 hanno l’obbligo di assumere un disabile, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione.

In particolare, per quanto riguarda i disabili da lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% – inclusi come noto nelle c.d. categorie protette – l’INAIL ha stabilito un dotazione finanziaria annua pari a circa 21milioni di euro, che potranno essere spesi per progetti di reinserimento personalizzati condivisi con datore di lavoro e lavoratore. Si tratta di una possibilità data a tutte le imprese, incluse quelle obbligate all’assunzione di disabili già negli anni scorsi, anche per assolvere a quanto previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 216/2003, il quale impone a ciascun datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori.

Ricordiamo che sono 3 le tipologie di intervento ammissibili entro determinati limiti di spesa rimborsabili al datore di lavoro:

  • superamento/abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro);
  • adeguamento/adattamento postazioni di lavoro (adeguamento arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi comandi speciali e adattamenti di veicoli che sono strumento di lavoro);
  • formazione (addestramento su utilizzo postazioni di lavoro e attrezzature funzionali agli adeguamenti delle stesse postazioni realizzati nonché formazione e tutoraggio per svolgimento della stessa mansione o riqualificazione professionale per svolgere altra mansione).

Inoltre, è stato rivisto il meccanismo per cui la c.d. quota di riserva – vale a dire le assunzioni di disabili che tutti i datori di lavoro sono tenuti per legge ad effettuare – debba essere comunque coperta, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione anche dai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (nel loro caso la quota è pari a 1 disabile).

Ricordiamo che, per quanto riguarda le cooperative di lavoro, i soci-lavoratori sono esclusi dal computo della forza lavoro esclusivamente per i fini del collocamento obbligatorio. L’obbligo ricade anche su partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. In questi casi il computo riguarda solo il personale tecnico-esecutivo svolgente funzioni amministrative.

Termini

Entro il 2 marzo 2018 i datori di lavoro interessati – sempre che non abbiano già provveduto con un’assunzione diretta – dovranno presentare agli uffici competenti del collocamento apposita richiesta di assunzione di un soggetto disabile.

Sul sito dell’Inail qui tutti i dettagli.