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Strumenti per le cooperative: il contratto di rete

Tra gli strumenti a disposizione delle cooperative e ancora poco utilizzati per generare sviluppo e competitività c’è il contratto di rete. Il contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n 33 del 09 aprile 2009: si tratta a tutti gli effetti di un accordo con il quale diversi imprenditori si impegnano a collaborare per crescere e svilupparsi, sia singolarmente che come gruppo di imprese. Il contratto non dà vita in genere ad un organismo giuridico ad hoc, nonostante la presenza di un fondo patrimoniale e di organi comuni. Non si esclude, però, la possibilità di una soggettività giuridica, secondo quanto prevede la normativa.

L’accordo tra le imprese può prevedere diversi ambiti di declinazione, come:

  • collaborazione tra le imprese
  • scambi di informazioni
  • prestazioni di natura industriale, commerciale o tecnica
  • esercizio in comune di una o più attività delle imprese della rete

Le attività da svolgere costituiscono il programma di rete che potrebbe prevedere ambiti più vasti di quelli di ciascuna impresa, al di fuori dell’accordo. Le aggregazioni di imprese nell’ambito delle reti possono partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica, ma si può anche prescinderne, puntando solo a creare un bagaglio di competenze, risorse e progettualità, coinvolgendo anche soggetti dalla diversa natura giuridica.

Quello che deve essere chiaro è che il contratto di rete sigilla integrazione stabile, legata ad un programma.  

Come si costituisce un contratto di rete

La rete di imprese deve essere costituita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il contratto di rete prevede la possibilità di adesioni eventuali e successive da parte di altri imprenditori. Per ogni impresa coinvolta nella rete con la sottoscrizione del contratto verrà iscritta una apposita voce nel registro delle imprese.