Sgravi contributi per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018) il DM Lavoro 11 maggio 2018 Sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere”. Il decreto dà attuazione a quanto previsto nell’ultima legge di Bilancio in riferimento agli sgravi in favore delle cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere. La legge di Bilancio (legge 2015 del 2017) demandava, infatti, ad un apposito decreto ministeriale il compito di quantificare tale riduzione, ora fissata in un esonero contributivo per un importo massimo pari a 350,00 € su base mensile per singola assunzione, fatta eccezione dei premi/contributi per l’assicurazione da versare sempre e comunque all’INAIL. Tale beneficio è stato introdotto quest’anno e sarà riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Si attendono indicazioni operative da parte dell’Inps ma si suppone che gli sgravi saranno riconosciuti dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Invitiamo le cooperative sociali interessate a predisporre per tempo la richiesta soprattutto con riferimento all’apposita certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio ex lege 119/2013. Si tratta di certificazioni necessarie ai fini dell’ammissione al beneficio.

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