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Stop agli sprechi alimentari: ecco cosa devono sapere le cooperative in Campania

Il 30 agosto 2016, in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 166/2016  dal titolo “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

La legge si pone l’obiettivo di rendere più snelli i processi burocratici per la donazione delle eccedenze, riducendo la formazione dei rifiuti e sensibilizzando i consumatori sul tema dello spreco di prodotti.

Per raggiungere tali obiettivi, il legislatore ha varato misure di incentivazione e sensibilizzazione in favore degli operatori del settore alimentare, ossia degli imprenditori e degli altri soggetti che svolgono attività di:

  • produzione
  • confezionamento
  • trasformazione
  • distribuzione
  • somministrazione degli alimenti.

In particolare, gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari che devono destinarle prioritariamente alle persone indigenti.

Con lo stesso principio, possono essere ceduti gratuitamente:

  • medicinali e prodotti farmaceutici inutilizzati
  • capi di abbigliamenti nuovi o usati
  • derrate alimentari
  • prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.

L’ordine dei destinatari dei suddetti beni è il seguente:

  • consumo umano
  • consumo animale
  • autocompostaggio o comunità con metodo aerobico.

La cessione è a titolo gratuito e pertanto non può essere prevista alcuna forma di corrispettivo, neanche in natura.

In deroga alle norme del Codice civile in materia di donazioni, la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale non richiede la forma scritta per sua validità. È però richiesta una comunicazione (telematica) agli uffici dell’amministrazione finanziaria, con l’indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché del valore complessivo di questi ultimi, entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite.

L’obbligo di comunicazione non sussiste qualora il valore dei beni ceduti non sia superiore a 15mila euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione ovvero qualora si tratti di beni alimentari facilmente deperibili (a prescindere dal loro valore).

Sono inoltre richiesti:

  • un documento di trasporto progressivamente numerato o un documento equipollente
  • una dichiarazione trimestrale del donatario.

Alle imprese donatarie i comuni potranno applicare una speciale riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (Tari).

Infine, si istituisce un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi, all’impiego delle eccedenze ed alla produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.

La normativa completa può essere consulatata qui