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Legge di Bilancio 2019: previsioni sindacali e giusvaloristiche da conoscere

Grazie al nostro Dipartimento politico sindacale, vi offriamo di seguito piccole pillole (non esaustive ma idonee per una lettura complessiva) sulle previsioni sindacali e giusvaloristiche contenute nella legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

TASSAZIONE AGEVOLATA SU UTILI REINVESTITI IN PRESENZA DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE (Art. 1, cc. 28 e 29, lett c.)

 Pur trattandosi di una norma fiscale, non possiamo fare a meno di rilevare che una delle ipotesi per cui l’aliquota agevolata (IRES al 15%) possa trovare applicazione, si basa sull’incremento occupazionale dei lavoratori stabilmente impiegati (tempo indeterminato e tempo determinato) – ovviamente anche in qualità di soci-lavoratori di cooperativa – purché l’impresa rispetti le norma in materia di salute e sicurezza previste dal legislatore e le disposizioni dei CCNL (la formulazione qui utilizzata poteva essere migliore, visto che diversamente dal solito non si fa riferimento ai contratti sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale). Si tratta di una misura che, seppur finalizzata a favorire le assunzioni, solo in parte compensa il venir meno di incentivi occupazionali riconosciuti in passato alla generalità dei datori di lavoro soprattutto per l’ingresso di giovani.

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE FORMAZIONE 4.0 (Art 1, cc. 78-81)

Viene prorogato anche il 2019 il credito di imposta a copertura delle spese (costo aziendale) sostenute per il personale dipendente occupato in attività di formazione finalizzate ad acquisire/consolidare conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. Tuttavia, ciò che resta invariata è unicamente la dotazione complessiva di risorse pari a 250 milioni di euro. Infatti, per il 2019 non si applica un credito del 40% valido in generale fino ad un massimo di 300 mila euro come tetto per ciascuna impresa, ma l’entità del credito, per favorire soprattutto le medie/piccole realtà, varia in funzione della dimensione aziendale: 50% per le piccole imprese e 40% per le medie imprese (con un limite per loro di 300 mila euro) e 30 % per le grandi imprese (con un limite massimo di fruizione per ciascuna impresa ridotto a 200 mila). 

PROROGA INCENTIVI PER ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO NEL BIENNIO 2019-2020 (Art. 1, c. 247)

In presenza di apposite misure di finanziamento previste dai programmi comunitari finanziati con i fondi strutturali e nel limite complessivo di 500 milioni per ciascun anno – per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia Calabria e Sardegna, viene prorogato l’esonero contributivo al 100% per 3 anni, ma fino ad un tetto di 8.060 € annuo, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di under 35 oppure di over 35 purché privi di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi.

PROROGA MOBILITA’ IN DEROGA e RIUTILIZZO RISORSE PER AMMORTIZZATORI AREE DI CRISI COMPLESSA (Art. 1, cc. 251-253 e 282)

Il trattamento di mobilità in deroga – sussidio che sarebbe dovuto sparire nel 2016 – viene prorogato anche nel prossimo anno fino ad un massimo di 12 mesi in favore di lavoratori che non hanno titolo a fruire dell’indennità di disoccupazione Naspi – ad esempio perché non ne hanno i requisiti – e per i quali è venuto a cessare un trattamento di CIG in deroga nel periodo 2017-2018. Saranno le regioni, entro il limite di risorse residue (già stanziate) a finanziare questa nuova deroga, con l’obbligo tuttavia di applicare ai soggetti interessati specifiche misure di politica attiva, individuate in un apposito.

FONDO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA” e POTENZIAMENTO CPI (Art. 1, cc. 255, 257 e 258)

Presso il Ministero del Lavoro è istituito un apposito fondo per finanziare l’introduzione nell’ordinamento delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. I connotati della misura saranno definiti da successivi provvedimenti e fino all’entrata in funzione del nuovo strumento (non ancora individuata) rimane in vigore il Reddito di Inclusione (ReI), già presente quale forma di contrasto alla povertà. Le RISORSE destinate al Fondo sono oltremodo significative e pari a 7,1 miliardi nel 2019, poco più di 8 miliardi nel 2020 e poco più di 8,3 miliardi a regime dal 2021. Una quota – 1 miliardo per ciascuno degli anni 2019 e 2020 – viene destinata al potenziamento dei Centri per l’Impiego, strutture che si rileveranno determinanti per il buon funzionamento dello strumento e per le quali viene così prevista con tali somme l’assunzione di nuovo personale fino a complessive 4 mila unità. Più in generale, bisogna sottolineare come questo fondo vada collegato a quello per gli interventi pensionistici di cui sotto, visto che si tratta di 2 fondi “comunicanti”, con la possibilità di trasferimento delle risorse inutilizzate da un fondo all’altro, alla luce della spesa registrata/monitorata ogni 3 mesi.

FONDO PER LA REVISIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO” (Art. 1, cc. 256-257)

Rimandando anche in questo caso a successivi provvedimenti normativi la relativa disciplina, per finanziare interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato nonché misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori viene istituito un nuovo fondo, sempre presso il Ministero del Lavoro e collegato come già detto a quello per il reddito di cittadinanza, con una altrettanto significativa dotazione di risorse pari a circa 4 miliardi nel 2019, poco più di 8,3 miliardi nel 2020, quasi 8,7 miliardi nel 2021, circa 8,15 miliardi nel 2022 e 7 miliardi a decorrere dal 2023.

 CONTRIBUTI SU PENSIONI SUPERIORI A 100 MILA EURO LORDI ANNUI (Art. 1, cc. 261-268)

Vengono introdotti tagli dal 15 al 40 per cento delle pensioni superiori a 100 mila euro lordi annui validi per il prossimo quinquennio 2019-2023. Il taglio riguarderà unicamente la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo e sarà progressivo al crescere dell’importo pensionistico. Per effetto di tali tagli i trattamenti complessivi non potranno comunque essere nel complesso inferiori a 100 mila euro. Risultano escluse alcune categorie di tra cui i trattamenti pensionistici erogati dalle Casse previdenziali professionali.

 PROROGA CONGEDO OBBLIGATORIO PER PADRE LAVORATORE (Art. 1, c. 278)

Viene prorogato anche per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore con il riconoscimento di un giorno in più rispetto all’anno scorso. Il congedo, da fruire come noto entro 5 mesi dalla nascita del figlio, passa infatti da 4 a 5 giorni. Contestualmente viene prorogata per quest’anno anche la possibilità per il padre lavoratore di godere di un giorno aggiuntivo di permesso, in sostituzione tuttavia di un giorno di astensione obbligatoria della madre.

 RISORSE E INCENTIVI PER APPRENDISTI DI PRIMO LIVELLO E PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (Art. 1, cc. 281 e 290)

Da un lato si incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato di I° livello e all’alternanza scuola-lavoro disposto dalla legge 205/2017 – 75 milioni di euro a decorrere dal 2018 – per un importo pari a 50 milioni (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019. Dall’altro, però, si riduce lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni degli stessi apprendisti di primo livello con uno stanziamento di 5 milioni a decorrere dal 2019, di gran lunga inferiore ai 15,8 milioni e ai 22 milioni previsti originariamente rispettivamente per il 2019 e a partire dal 2020, considerati tuttavia eccedenti dalla relazione tecnica. Ricordiamo che tali incentivi sono così riassumibili: esonero dalla contribuzione ASpI (1,31%), dalla tassa di licenziamento (laddove eventualmente dovuta), dal contributo destinato alla formazione continua e ai fondi interprofessionali (0,30%) nonché applicazione di un’aliquota contributiva ridotta pari al 5%, in sostituzione di quella ordinaria pari al 10%.

ULTERIORE FLESSIBILITA’ NELLA FRUIZIONE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER LA MADRE LAVORATRICE (Art. 1, c. 485)

Dal 2019 viene introdotta la facoltà per la lavoratrice di fruire del congedo obbligatorio per maternità di 5 mesi anche solo immediatamente dopo il parto, previo consenso del proprio medico curante e del medico competente in materia di sicurezza. Ricordiamo che fino ad oggi, purché autorizzata dal medico, la flessibilità nella fruizione del congedo incontrava il limite di non poter comunque lavorare nel mese antecedente il parto. In questo modo l’astensione pre-parto pari ad 1 mese e obbligatoria fino all’anno scorso, potrà essere azzerata su libera scelta della lavoratrice, sempreché ciò non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.

PRECEDENZA PER LAVORATRICI MADRI O GENITORI CON FIGLI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE NELL’ACCESSO ALLO SMART WORKING (Art. 1, c. 486)

Dal 2019 viene introdotto l’obbligo per quei datori di lavoro che stipulino accordi sul lavoro agile ai sensi degli articoli 18-24 della legge 81/2017), di riconoscere una corsia preferenziale nell’accesso a questa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro a determinate categorie di soggetti che hanno manifestato una richiesta in tal senso: alle lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatorio o ai lavoratori – padri o madri – con figli in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

 INCREMENTO DOTAZIONE FONDO DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Art. 1, c. 520)

Per il 2019 viene previsto un incremento di 10 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili posto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fondo che è stato istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 68/1999 per incentivare l’assunzione di persone disabili.

INCENTIVI/RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PROGETTI DI REINSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI FINANZIATI DA INAIL (Art. 1, c. 533)

Con la norma in esame si punta ad ampliare l’intervento già introdotto alcuni anni fa – legge di stabilità 2015 – finalizzato al finanziamento da parte dell’INAIL (circa 21 milioni la dotazione finanziaria annua) di progetti promossi dai datori di lavoro per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro4). Già negli anni scorsi, infatti, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare all’Istituto progetti personalizzati condivisi con il lavoratore vedendosi riconosciuti, laddove approvati, parte dei costi sostenuti per 3 diverse tipologie di intervento (superamento/abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento/adattamento postazioni di lavoro, formazione). D’ora in poi a tale possibilità, si aggiunge anche l’eventuale rimborso al datore di lavoro del 60% della retribuzione corrisposta – fino ad un massimo di 12 mesi – allo stesso lavoratore disabile destinatario del progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi coperti dal progetto di reinserimento medesimo. Per l’attuazione di tale misura, introdotta senza incrementare la dotazione complessiva di risorse, è atteso apposito DM Lavoro. La norma introdotta prevede altresì l’eventuale finanziamento da parte dell’INAIL, con le modalità e nei limiti stabiliti dallo stesso Istituto, di progetti di informazione/formazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro sempre in tema di reinserimento e integrazione lavorativa promossi dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che abbiano per oggetto la tutela del lavoro.

AUMENTO SANZIONI PER LAVORO IRREGOLARE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 1, c. 445)

Si prevede un inasprimento delle ammende penali e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta per certi aspetti di due interventi che vanno nella medesima direzione, cioè quella di contrastare il lavoro irregolare e gli abusi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 BONUS OCCUPAZIONALE PER ASSUNZIONI DI GIOVANI ECCELLENZE (Art. 1, cc. 706-717)

Viene introdotta una nuova forma di bonus occupazionale in favore delle imprese che nel 2019 assumano a tempo indeterminato soggetti con, alternativamente: i) laurea magistrale conseguita, entro la durata legale del corso di studi e prima di compiere 30 anni, nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2019 con il voto di 110 lode e una media ponderata di almeno 108/110; ii) dottorato di ricerca conseguito nel medesimo intervallo temporale prima di compiere 34 anni. Il beneficio consiste in un esonero contributivo (premi INAIL da pagare comunque) valido per 12 mesi dall’assunzione e applicabile comunque fino ad un massimo di 8.000 €. L’agevolazione viene riconosciuta anche per una trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sarà un’apposita circolare INPS a dettare le modalità di fruizione della misura, che tuttavia ricalca nei meccanismi analoghi bonus occupazionali già introdotti negli anni appena trascorsi: cumulabilità con altri incentivi, applicazione regime comunitario “de minimis”, diniego in caso di licenziamenti registrati nell’anno precedente, revoca/restituzione per licenziamenti intercorsi nei successivi 24 mesi, portabilità del bonus residuo non fruito presso altra impresa che assume.

 REVISIONE/RIDUZIONE TARIFFE INAIL e INTERVENTI COLLEGATI (Art. 1, cc. 1121-1126)

Si tratta di una delle misure di maggiore interesse per le imprese visto che la norma ha come ultimo scopo quello di ridurre il costo del lavoro e in particolare gli oneri assicurativi che gravano sulle stesse. L’intervento di revisione riguarda in particolare la tariffa ordinaria dipendenti e dovrebbe comportare per il prossimo triennio 2019/2021 una riduzione in generale dei premi – la stima è di un 30% circa in media.  L’operazione è finanziata con l’assorbimento delle risorse già destinate al taglio lineare introdotto con la legge di stabilità 2014 e praticato in questi anni proprio nelle more di una revisione complessiva del sistema tariffario, cui si aggiunge la variazione di alcune voci di costo presenti nel bilancio INAIL. Per quest’ultimo motivo, nello stesso triennio saranno parzialmente ridotti gli stanziamenti sia per i progetti di investimento/formazione presentati dalle imprese e approvati con i bandi ISI, sia quelli destinati allo sconto per prevenzione (c.d. OT-24), per il quale viene contestualmente affidato ad un apposito decreto il compito di procedere ad una rimodulazione delle % di riduzione. Ulteriore novità riguarda l’eliminazione della specifica riduzione riconosciuta in favore delle imprese edili, comprese le cooperative di produzione e lavoro operanti in questo settore (resta ovviamente la componente di sgravio INPS). Nel prossimo triennio sarà attivo un costante monitoraggio dei costi legati all’intervento e all’occorrenza potranno essere adottati appositi correttivi per non compromettere l’equilibrio della gestione assicurativa (alla fine del triennio le nuove tariffe saranno comunque sottoposte a revisione).