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La legge di bilancio 2019 e gli educatori professionali

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) contiene una serie di previsioni che riguardano la figura dell’educatore professionale. Le disposizioni che andremo ad analizzare riguardano chiaramente le cooperative sociali e sono il risultato di un lavoro intenso della Confcooperative Federsolidarietà, che ha dialogato con il legislatore nell’interesse delle proprie associate.

Gli educatori socio pedagogici e le strutture sanitarie

Il comma 517 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 modifica le previsioni dell’articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevedendo che dopo le parole: “socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi” sono inserite le seguenti: “nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi”. Questa specifica ha consentito di mettere in salvaguardia molti operatori. Si consente, infatti, in maniera esplicita ed inequivocabile agli educatori socio pedagogici di lavorare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e quindi di spendere, come peraltro avviene nella prassi, tali competenze socio pedagogiche anche in tali strutture qualora esse siano richieste.

L’equipollenza dei titoli nel socio sanitario

Col maxiemendamento alla legge di bilancio c’è stata l’introduzione del comma 539 che riconosce l’equipollenza dei titoli indicati nel decreto del ministro della Salute 22 giugno 2016 (qui per leggere l’elenco dei titoli) al diploma universitario del corso di laurea nella classe L/SNT2 di educatore professionale socio-sanitario, sanando le situazioni di chi aveva ottenuto i titoli regionali variamente denominati sino al 2005. Da ciò discende, poi, l’obbligo di iscriversi all’albo degli educatori socio-sanitari. Inoltre, il comma 537 stabilisce che chi svolga o abbia svolto un’attività professionale per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possa continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, iscrivendosi agli elenchi speciali che saranno istituiti, in deroga alle previsioni del decreto del ministero della Salute 13 marzo 2018 sui nuovi ordini per professionisti sanitari senza titoli.