Conciliazione stragiudiziale in caso di licenziamento illegittimo: qualche chiarimento

lavoro2Il ministero del Lavoro ha offerto importanti delucidazioni rispetto alla procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi. La procedura è regolata dall’art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015. Questa procedura è parte delle nuove disposizione sul contratto indeterminato a tutele crescenti e contempla l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto l’esito positivo o negativo della controversia.Dal momento che erano sorti diversi dubbi, il ministero del Lavoro ha provveduto ad alcuni chiarimenti, ovvero:

  • la comunicazione è dovuta solo se datore propone la conciliazione al lavoratore (si ricorda che per questo ha tempo 60 giorni dal recesso);
  • sempre nel caso di risoluzione del rapporto alla comunicazione è tenuta anche l’agenzia di lavoro (il Ministero non lo esplicita, ma è chiaro che questa specifica riguarda la somministrazione di lavoro);
  • la comunicazione nOn va effettuata se rapporto si risolve durante il periodo di prova;
  • in linea con le regole generali già vigenti in materia, titolati ad operare e a gestire la comunicazione sono anche gli intermediari/CSA autorizzati.

Ci preme anche ricordare che i datori di lavoro sono chiamati a utilizzare per la comunicazione l’applicazione “UNILAV Conciliazione” – disponibile dal 1° giugno u.s. sul sito www.cliclavoro.gov.it – e che la mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione amministrativa già stabilita in via generale per CO mancanti (compresa tra 100 e 500 € per ogni lavoratore interessato).

Per approfondire tutte le tipologie contrattuali introdotte con il Jobs Act vi consigliamo di leggere questo articolo su Italia Cooperativa.